Inaz è INnovazione AZiendale per le risorse umane: la nostra identità raccontata in un nuovo video!
- News
La forza del nostro Gruppo, i pilastri del nostro operare, la cultura che anima ciò che facciamo ogni giorno per i nostri clienti.
x
Per fornirti il miglior servizio possibile, il nostro sito impiega cookie tecnici per il suo normale funzionamento. Inoltre previo consenso possono essere utilizzati cookie di profilazione di terze parti.
Per avere ulteriori informazioni a riguardo, è possibile prendere visione della nostra cookie policy(cookie policy).
Continuando a navigare senza chiudere il banner, verranno impiegati solo cookie tecnici. La chiusura di questo banner col pulsante 'x', comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione senza l’utilizzo di cookie di profilazione di terze parti.
Consiglio dei Ministri
Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017
G.U. n. 64 del 17 marzo 2017
È stato pubblicato in Gazzetta il decreto che prevede l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio; pertanto, a partire dal 18 marzo 2017 i voucher non potranno più essere acquistati. Il decreto porta anche modifiche alla disciplina relativa alla responsabilità negli appalti.
Voucher e l periodo transitorio
I voucher già acquistati al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 25 del 2017) saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 e per essi resta in vigore la disciplina che riguarda gli obblighi, posti in capo al committente, di attivazione dei buoni lavoro e comunicazione preventiva delle prestazioni. In particolare, il committente che intende fruire delle prestazioni di lavoro accessorio è obbligato a:
– verificare il rispetto del limite economico suindicato da parte del prestatore;
– attivare i voucher acquistati abbinandoli al codice fiscale del prestatore con riferimento a un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni;
– comunicare l’impiego del lavoratore all’INL, con almeno 60 minuti di anticipo, a mezzo posta elettronica o sms.
Appalti di opere e servizi
Viene integralmente ripristinata la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori.
Puoi leggere l’approfondimenti di questa ed altre novità all’interno del nostro Osservatorio Normativo >>
INAZ srl Soc. Unipersonale
Viale Monza 268, 20128 MILANO
P. Iva 05026960962
Registro Imprese di Milano nr 05026960962
Capitale sociale Euro 1.000.000 int. vers.
INAZ srl Soc. Unipersonale
Viale Monza 268, 20128 MILANO
P. Iva 05026960962
Registro Imprese di Milano nr 05026960962
Capitale sociale Euro 1.000.000 int. vers.
✓ | Tecnici |
x | Terze parti |
Il portale dedicato ai nostri clienti
Hai dimenticato la Password?
Clicca qui per recuperarla
Sei un nuovo utente?
Clicca qui e compila il modulo di registrazione